19 Gennaio 2012

Inail-Inps confermano Durc non autocertificabile

Il documento unico di regolarità contributiva (Durc), non può essere sostituito da un’autocertificazione. Lo hanno ribadito in una nota congiunta (n. 573/2012) del 26 gennaio scorso Inail e Inps. In precedenza, anche il Ministero del Lavoro, a seguito della richiesta di chiarimenti promossa dall’ANAEPA-Confartigianato e da tutte le altre parti sociali del comparto dell’Edilizia, si era espresso in materia di non autocertificabilità del DURC.
Con la legge del 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” sono state, infatti, introdotte modifiche in tema di semplificazioni e in particolare all’art. 15 (comma 1, lettera a) si stabilisce che “le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”. Da più parti tale disposizione sull’autocertificabilità era stata erroneamente estesa anche al Durc.
Non condividendo la suddetta interpretazione che “vanifica del tutto la finalità di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso a cui il documento unico di regolarità contributiva è volto e che comporta un accertamento di ordine tecnico che non può per sua natura essere demandato al dichiarante ma va effettuato necessariamente dagli istituti e dai soggetti privati incaricati della riscossione dei contributi obbligatori”, Anaepa-Confartigianato e le altre associazioni di categoria sono intervenute con una lettera congiunta presso il Ministero del Lavoro, per chiarire la questione.
Come precisato nella circolare del dicastero, per il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) “rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una autodichiarazione da parte del soggetto interessato”: il Durc “non costituisce una certificazione dell’effettuazione di una mera somma a titolo di contribuzione (come si intende dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) ma è un’attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali”.

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