23 Marzo 2018

Affidamento piccoli appalti: aggiornate le Linee guida n. 4 ANAC

Il 1° marzo us. l’ANAC con la delibera n. 206 ha modificato le Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice Appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50), recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Le nuove Linee guida aggiornano quelle pubblicate con la delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.

L’articolo 36, comma 1 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) stabilisce che nell’ambito degli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie la stazione appaltante debba applicare il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. A seguito della modifica introdotta con il decreto correttivo, l’ANAC è stata chiamata ad indicare specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza gara, nonché di effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse. Le suddette linee guida, come chiarito dal Consiglio di Stato, oltre che dall’ANAC, non hanno carattere vincolante.

L’Autorità, dopo aver ricordato l’ambito di applicazione e i principi comuni già espressamente richiamati dall’art. 36, comma 1 del Codice, si è concentrata sulla descrizione delle procedure per il caso dell’affidamento di lavori, servizi e forniture di soglia inferiore a 40.000 euro e per le diverse ipotesi di importo per i lavori pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro.

E’ stata prevista una significativa semplificazione per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo fino a 5mila euro (che rappresentano circa l’80% degli affidamenti sotto i 40 mila euro): in questo caso la stazione appaltante può procedere alla stipula del contratto sulla base di un’autodichiarazione rilasciata dall’affidatario. Le autodichiarazioni sono ammesse anche nella stipula dei contratti fino a 20mila euro, ma le stazioni appaltanti devono verificare i motivi di esclusione (di cui art. 57 direttiva 2014/24/UE), nonché l’iscrizione al casellario ANAC. Come per la soglia precedente, sono previsti controlli a campione.

La novità più rilevante dell’aggiornamento delle linee guida sono le modifiche di applicazione del principio di rotazione, che opera sia in relazione all’affidatario sia ai soggetti invitati alla procedura negoziata. In ogni caso l’affidamento o il reinvito al contraente uscente deve avere carattere eccezionale, richiedendo un onere motivazionale stringente e può essere deciso solo se accompagnato da una motivazione in grado di dimostrare le particolari condizioni di mercato che giustificano la deroga, sostenute dall’esecuzione senza criticità del lavoro, servizio o fornitura gestiti in precedenza e dalla dimostrazione della competitività in termini di prezzo dell’operatore economico. Per gli affidamenti di più modesto importo (fino a 1000 euro) l’Autorità ha ritenuto opportuno di prevedere la derogabilità al principio di rotazione con l’obbligo di indicare sinteticamente le ragioni.

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