07 Aprile 2017

Il decreto terremoto diventa legge

L’Aula del Senato il 5 aprile scorso ha approvato in via definitiva al provvedimento di conversione in legge del DL n. 8 del 9 febbraio, che prevede nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Il decreto, che sarebbe scaduto il 10 aprile, diventa definitivo non avendo subito modifiche rispetto alla versione licenziata dalla Camera il 23 marzo us. Tra le norme del provvedimento, che riguarda le regioni interessate dal terremoto (Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria), viene previsto un ampliamento del cratere sismico con l’ingresso di 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016. Si tratta dei comuni di Barete (Aq); Cagnano Amiterno (Aq); Pizzoli (Aq); Farindola (Pe); Castelcastagna (Te); Colledara (Te); Isola del Gran Sasso (Te); Pietracamela (Te) e Fano Adriano (Te).

Rispetto alla versione inziale del testo, secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 1 quater, non saranno gli uffici speciali per la ricostruzione, ma gli stessi comuni a curare la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi previsti.

Una novità importante è contenuta all’articolo 1, comma 1-ter e riguarda l’estensione dell’anticipazione del 20% del prezzo degli appalti anche agli interventi per la ricostruzione dell’Aquila, inclusi gli appalti privati. All’articolo 2 è previsto inoltre che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime regioni procedano all’affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse alle strutture di emergenza, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (comma 1). Per tali finalità, le stazioni appaltanti procedono al sorteggio all’interno dell’Anagrafe antimafia degli esecutori o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, al fine di procedere all’aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso.

Per quanto riguarda gli interventi di immediata riparazione degli edifici che hanno riportato danni lievi, i soggetti interessati hanno tempo fino al 31 luglio prossimo per presentare agli uffici speciali la documentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo (art. 4).

Viene previsto all’art. 7 lo stanziamento nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l’anno 2017, per le imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, che abbiano registrato, nei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Entro 60 giorni saranno definiti con apposito decreto i criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra le regioni interessate.

Per effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici scolastici situati nelle zone sismiche a maggiore pericolosità, nonché alla progettazione dei relativi eventuali interventi di adeguamento antisismico, vengono stanziate all’articolo 20-bis le risorse di cui all’art. 1, commi 161 e 165 della L. 107/2015, come accertate con decreto del Ministro dell’istruzione. Almeno il 20% di tali risorse deve essere destinato agli enti locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Infine, si stabilisce che, entro il 31 agosto 2018, ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.

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